Se l'istanza viene presentata all'ente accertatore, questo ha l'obbligo di trasmettere al Prefetto del territorio in cui è stata accertata la violazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, tutta la documentazione.
Il Prefetto ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito, e in questo lasso temporale il ricorrente potrebbe anche richiedere un audizione personale, sospendendo il conteggio dei giorni.
Il Prefetto deve prendere una decisione e comunicarla all'ente accertatore e al ricorrente entro 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Superati questi termini, il ricorso è da intendersi come accolto (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 204).
Se il ricorso viene accolto, il Comune dispone l'archiviazione del verbale dandone comunicazione al richiedente.
Se il ricorso non viene accolto, verrà emessa un'ordinanza ingiunzione così come previsto dall'articolo 18 della
Legge 24/11/1981, n. 689, che sarà a sua volta opponibile
entro 30 giorni dalla data di notifica presso il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. In caso di mancata opposizione, l'ordinanza diviene titolo esecutivo per la riscossione della somma ingiunta. Per l'emissione dell'ordinanza, in mancanza di specifiche previsioni, l'ente accertatore ha
cinque anni di tempo (termine di prescrizione dei procedimenti amministrativi).
Tempo di conclusione del procedimento: entro 150 giorni.