Ricorso per violazione relativa al Codice della Strada

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Ricorso per violazione relativa al Codice della stradaÈ possibile fare ricorso ad una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.

In questo caso, entro  60 giorni dalla data di notifica della violazione, il cittadino può presentare ricorso presso l'ente accertatore della violazione, solo se non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 203 c. 1). Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorreta l'attribuzione della sanzione.

In alternativa, è possibile presentare ricorso direttamente al Prefetto del territorio in cui è stata accertata la violazione. I nquesto caso resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente.

In alternativa al ricorso verso il Prefetto, il cittadino può presentare opposizione nei confronti dell'autorità giudiziaria ordinaria, come regolato dal Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7.

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 
Se l'istanza viene presentata all'ente accertatore, questo ha l'obbligo di trasmettere al Prefetto del territorio in cui è stata accertata la violazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, tutta la documentazione.

Il Prefetto ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito, e in questo lasso temporale il ricorrente potrebbe anche richiedere un audizione personale, sospendendo il conteggio dei giorni. 

Il Prefetto deve prendere una decisione e comunicarla all'ente accertatore e al ricorrente entro 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Superati questi termini, il ricorso è da intendersi come accolto (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 204).

Se il ricorso viene accolto, il Comune dispone l'archiviazione del verbale dandone comunicazione al richiedente.
Se il ricorso non viene accolto, verrà emessa un'ordinanza ingiunzione così come previsto dall'articolo 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, che sarà a sua volta opponibile entro 30 giorni dalla data di notifica presso il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. In caso di mancata opposizione, l'ordinanza diviene titolo esecutivo per la riscossione della somma ingiunta. Per l'emissione dell'ordinanza, in mancanza di specifiche previsioni, l'ente accertatore ha cinque anni di tempo (termine di prescrizione dei procedimenti amministrativi).

Tempo di conclusione del procedimento: entro 150 giorni.

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