Elenco delle istanze disponibili all’interno dello sportello telematico unificato.
Pagamento di diritti, oneri ed imposta di bollo.
Elenco dei moduli compilabili e degli allegati richiesti per le diverse istanze.
Elenco degli interventi disponibili all'interno dello sportello telematico unificato.
L'intestatario del titolo edilizio (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.) che ha versato il contributo di costruzione previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16 può chiederne il rimborso quando:
Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è strettamente legato all'intervento edilizio, e se questo non viene eseguito o viene realizzato solo in parte il versamento fatto è privo di causa e deve pertanto essere restituito.
Il procedimento è esente da pagamenti.
La domanda di rimborso del contributo di costruzione versato deve essere presentata entro 10 anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2934 e seguenti - Codice civile). La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.
Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione conferma o meno il diritto al rimborso entro 30 giorni.
L'eventuale restituzione del contributo di costruzione viene effettuata dalla tesoreria comunale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, calcolando gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione della domanda.