Segnalazione di irreperibilità

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Segnalazione di irreperibilità

Una persona è irreperibile quando:

  • non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per più di un anno
  • non dà notizia di sé, nè del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
  • non è possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.

La segnalazione di irreperibilità può essere fatta in Comune da:

  • il proprietario dell’abitazione
  • un altro ufficio comunale
  • un'altra Pubblica Amministrazione
  • un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
  • un privato cittadino
  • la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.

La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:

  • il diritto al voto
  • la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
  • la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
  • l’assistenza sanitaria.
Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Comune fa eseguire ripetuti controlli, opportunamente intervallati, per verificare l'effettiva scomparsa della persona (articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223).

La persona scomparsa è cancellata dal registro della popolazione residente e dichiarata irreperibile un anno dopo la data di ricezione della raccomandata o PEC inviata all'interessato di avvio del procedimento.

Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

Chi è on-line

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