I controlli in materia di inquinamento acustico riguardano il rumore prodotto da:
- attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
- attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
- infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
- attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).
A seguito di una segnalazione, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo che prevede, con la collaborazione di ARPA, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Per questo motivo, chi ha presentato l’esposto deve garantire piena disponibilità in tutte le fasi del procedimento, consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche sia da parte dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di ARPA, concordando modalità e tempi.
Le situazioni di disturbo all’interno dei condomini devono essere affrontati a livello condominiale o rivolgendosi alla giustizia ordinaria.
Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili o all’interno di un ambiente abitativo, sono regolate dall’articolo 659, comma 1, del Codice Penale e vanno segnalate alle autorità competenti (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).
Informazioni utili: la segnalazione dovrà fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione del problema (fonte, frequenza, orari, durata, ecc.)