Il punto 3 del Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 prevede che, per poter utilizzare mine ed esplosivi nelle attività non minerarie, occorre dare preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, che rilascia una licenza di sparo mine nella quale vengono indicate eventuali prescrizioni per lo svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda il caricamento e il brillamento delle mine, il punto 4 del Capitolo V dell'Allegato B al Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, prevede che devono essere osservate, per quanto applicabili, le norme della legge e del Regolamento di polizia mineraria (Decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128).