L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.
Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti.
E' obbligatorio il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere inoltre i requisiti generali, strutturali e igienico sanitari elencati dal Regolamento Regionale 19/01/2018, n. 3.
I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono infine essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti (articolo 43, comma 4 della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27).