Subentro nel contratto di locazione

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Subentro nel contratto di locazioneSe l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

  • nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
  • decesso

nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.

In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile superstite, figli legittimi naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado,  persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.

Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà dell’ALER la richiesta deve essere presentata direttamente all’ALER.

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

L'Ente propritario verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e emana apposito provvedimento di autorizzazione o diniego del subentro.

In caso di autorizzazione il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione.

Il provvedimento di diniego è motivato e riporta l’indicazione del termine per il rilascio dell’unità abitativa, che non può essere superiore a 6 mesi.

Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego è possibile presentare richiesta di riesame all'Ente proprietario che si deve esprimere nei successivi 30 giorni.In caso di rigetto della richiesta di riesame, l’Ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell’unità abitativa, che non può essere superiore a 6 mesi.

Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

Chi è on-line

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