Se l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per
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nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
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cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
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decesso
nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).
In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.
In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile superstite, figli legittimi naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.
Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà dell’ALER la richiesta deve essere presentata direttamente all’ALER.