
Per veicoli eccezionali si intendono quei veicoli che per propria configurazione superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dall'articolo 61 e dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della Strada".
Per trasporti eccezionali si intendono i veicoli che per effetto del loro carico superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dall'articolo 61 e dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della Strada". Si considerano trasporti eccezionali anche:
- i veicoli sui quali il carico sporge fuori della sagoma posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, pur rientrando nei limiti descritti dall'articolo 61
- i veicoli sui quali il carico sporge anteriormente oppure lateralmente oltre i limiti previsti per la categoria di veicolo.
Chiunque deve effettuare il transito di veicoli e trasporti eccezionali deve ottenere apposita autorizzazione da chiedere all'ente competente (articolo 10 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della Strada").
Il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della Strada" e il Decreto del Presidente della Repubblica 136/12/1992, n. 495 disciplinano il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda tipi, durata, rinnovo, revoca, sospensione. A seconda del numero di viaggi autorizzati si possono avere autorizzazioni periodiche, multiple, singole.