Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti come previsto dall'articolo 31 della Legge 06/06/1974, n. 298.
L'autorizzazione è accordata per ciascun veicolo trattore. Vale anche per i rimorchi e i semirimorchi che siano nella disponibilità dell'impresa del veicolo a motore.
Per gli autoveicoli con portata utile non superiore ai 3.000 kg, l'autorizzazione è rilasciata dopo aver presentato domanda di autorizzazione. Nella domanda devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
Per gli autoveicoli con portata utile superiore a 3.000 kg il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo aver presentato domanda di autorizzazione e aver sentito il parere della commissione di cui all’articolo 33 della Legge 06/06/1974, n. 298.
Dopo aver ottenuto la prima licenza, è possibile iscriversi all'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.