Per vendere al dettaglio su superfici all'aperto dell'azienda agricola o in altre aree private, anche in occasione di manifestazioni temporanee, non occorre presentare nessuna comunicazione al SUAP (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).
Gli imprenditori agricoli possono inoltre vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Non deve essere previsto il servizio assistito di somministrazione e occorre rispettare le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. In questo caso non occorre presentare nessuna comunicazione al SUAP (articolo 4, comma 8-bis del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).