I ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici o chi è affetto da un altro grave handicap fisico possono votare con l'aiuto di un accompagnatore (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Quest'ultimo deve essere:
- un elettore della famiglia
- un altro elettore, volontariamente scelto, iscritto in un qualsiasi Comune italiano.
Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile deve presentarsi al seggio munito della documentazione medica attestante l'impossibilità di votare autonomamente. Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, chi è affetto da invalidità permanente può chiedere al Comune di residenza di annotare sulla sua tessera elettorale il diritto al voto assistito, utilizzando un simbolo o un codice particolari che rispettino la privacy e allegando il certificato medico.